Art. 7.
(Estenzione dei benefìci alle imprese di maggiori dimensioni).

      1. I benefìci di cui agli articoli 5 e 6 possono essere estesi alle imprese che, alla data del 1o gennaio 2008, impiegano più di trenta dipendenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, la regione Calabria, il comune di Catanzaro e la provincia di Catanzaro, previa valutazione della rilevanza economica e sociale dell'attività svolta e previa verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie.